(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 26 del 27 giugno 2001)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 1565 del
21 maggio 2001;
                                Emana
il seguente regolamento:
ISTITUZIONE  DELLA  COMMISSIONE  DI  CUI  ALL'Art.  9 DEL DECRETO DEL
               PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 527/1987
                               Art. 1.
    1.  La  commissione  medica  provinciale  di  cui  all'art. 9 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e
successive  modifiche,  e'  insediata  presso  l'azienda sanitaria di
Bolzano.
    2.   Essa  e'  composta  dal  direttore  medico  responsabile  di
«Medicina 1» dell'Ospedale centrale di Bolzano, che la presiede, e da
altri  due membri, scelti di volta in volta, in relazione alla natura
dei  casi da trattare, dal presidente medesimo da un elenco di medici
specialisti  stilato dal direttore generale dell'azienda sanitaria di
Bolzano;  qualora  i ricorrenti siano mutilati o minorati fisici, uno
dei   medici   specialisti   deve   appartenere   ai   servizi  della
riabilitazione e la commissione deve essere integrata da un ingegnere
designato dalla ripartizione provinciale traffico e trasporti.
    3. Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici effettuati dalla
commissione  di  cui  al  precedente  comma  2,  sono  a  carico  del
ricorrente e competono all'azienda sanitaria di Bolzano.
    4.  E' soppressa la commissione di cui all'Art. 6, comma 3, della
legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Bolzano, 25 maggio 2001
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2001
Registro n. 1, foglio n. 21